Art. 50.
(Norme di qualità ambientale).

      1. Per norme di qualità ambientale si intende la serie di requisiti di qualità che devono esistere in un dato momento in un

 

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determinato ambiente o in una sua parte specifica, ai sensi della legislazione vigente.
      2. I valori limite di emissione di cui all'articolo 49 sono stabiliti dall'autorità competente in modo da garantire il rispetto delle norme di qualità ambientale.
      3. Ove i valori limite fissati in base al disposto dell'articolo 49, comma 2, non consentano il rispetto di una norma di qualità ambientale, l'autorità competente adotta le prescrizioni integrative necessarie a garantirne l'osservanza.